rettifica della
iscrizione a seguito di errore materiale nella copia
Not. Aldo Gargano, 31.07.2001, ha scritto:
Per errore materiale, a differenza che nell'originale, nella copia (col
"firmato") dell'atto di iscrizione ipotecaria di un mutuo è
stata erroneamente indicata la data di scadenza del mutuo
"2001" anzichè quella è stato ripetuto nel quadro
"D" della nota di iscrizione.
Francamente
non so come rimediarvi.
La
Banca esige una sorta di "rettifica" del quadro in questione.
Not. Giuseppe Pappalardo ha risposto:
Puoi re-iscrivere l'ipoteca (non è prevista, a differenza della
trascrizione, la sua rettifica), dando conto nel quadro D dell'errore
commesso e che la presente si iscrive appunto per correggere
quell'errore.
Not. Mario Marinella interviene:
Almeno
che io non abbia preso un abbaglio, il secondo comma dell'articolo 2841
c.c. consente la rettifica di tutte le omissioni o inesattezze contenute
nella nota di iscrizione che non inducano "incertezza sulla persona
del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla
persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è
necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati".
Il secondo comma dell'articolo 2886 c.c., poi, stabilisce che "...la
rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione
del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui
si esegue...."
Il
codice dell'annotazione di rettifica è "820" (vedi circolare
128/T del 2 maggio 1995 che detta le "Istruzioni per la compilazione
dei modelli di nota ...".
Not. Adriano
Pischetola:
A me sembrava di aver capito che il collega Gargano volesse rimediare
all'inesattezza senza addivenire alla stipula di altro atto rettificativo
del precedente. O no?
Certo, è possibile rettificare nei casi consentiti a quelle omissioni od inesattezze che non producono nullità dell'iscrizione, ma deve essere stipulato un atto 'ad hoc', che poi andrà annotato a margine dell'iscrizione originaria, proprio perchè tale rettifica può eseguirsi ex art. 2886, c. 2, c.c., solo in base al 'titolo dal quale è stata consentita od ordinata'.
Al
contrario la cd. iscrizione in rettifica è una vera e propria nuova
iscrizione ipotecaria e si rende necessaria laddove l'omissione o
l'inesattezza riguarda una delle indicazioni obbligatorie di cui all'art.
2839 c.c. n.ri 1) , 4) e 7). Cfr. 'La pubblicità immobiliare e il T.U.
delle imposte ipotecaria e catastale', di Ettorre - Silvestri,Giuffrè,
Milano, 1991, pagg.327 e sgg.) e quindi non la data di scadenza del
mutuo, come è avvenuto nell'ipotesi 'de qua'.
D'altra
parte, la inesattezza non è nell'originale del titolo, ma in una sua
copia che si dichiara conforme all'originale (pur non essendolo quanto
alla data di scadenza del mutuo, per mero errore materiale) e nella
nota.
Sarà
necessario richiedere una nuova iscrizione ipotecaria (allegando copia
conforme, stavolta corretta, dell'originale) che prenderà grado ed
autonoma efficacia dalla data della sua esecuzione ed evidenziando nel
quadro 'D' il motivo della re-iscrizione.
Not.
Mario Marinella 01.08.2001
Con il mio precedente messaggio dicevo solo che nell'ipotesi prospettata non è indispensabile
procedere ad una nuova iscrizione ipotecaria ma è possibile operare
un'annotazione di rettifica.
A questa mia scarna ed ovvia considerazione il collega Pischetola ha risposto
riassumendo lo "stato dell'arte" secondo la "Bibbia dei Conservatori"
(nessuna polemica con il collega ma solo con i "Conservatori" che
attribuiscono al "pratico" testo eccessiva autorevolezza).
Tralasciando ogni discorso sull'opportunità di far circolare copie autentiche
diverse fra loro, non prendendo in considerazione la rettificadel contratto di
mutuo "nato corretto" (è ovvio che se l'errore fosse stato presente
nell'originale sarebbe stato molto più pratico e meno rischiosorettificare il
titolo) e sottolineando che queste osservazioni riguardano esclusivamente l'ipotesi
nella quale la precedente iscrizione non siainvalida, soffermiamoci sui
possibili rimedi.
1) Procedere ad una nuova iscrizione.
Questa
soluzione, apparentemente semplice e lineare, pone il problema operativo di
cancellare l'iscrizione precedente. Leggo infatti in Boero, Le ipoteche, Giurisprudenza
Sistematica di Diritto Civile e Commerciale, UTET, 1999, pag. 673: è
un'iscrizione che "prende grado e vita propria, e supplisce alla prima se
ed in quanto questa venga eliminata, perché due iscrizioni non possono stare a
garantire uno stesso credito (Mariani, Ipoteca, pag. 414)".
2)
Rettificare la precedente iscrizione.
Cominciamo
dal dato normativo. L'art. 2841 parla di "ordine" di rettifica mentre
l'art. 2886 (che riguarda però anche la cancellazione di un'iscrizione) parla
di "titolo dal quale è stata consentita od ordinata" la rettifica.
Analizzando
il dettato normativo una parte della dottrina ritiene che per poter procedere
alla rettifica dell'iscrizione sia sempre necessaria una pronuncia dell'autorità
giudiziaria mentre altra parte della dottrina ritiene che sia possibile
procedere ad una rettifica "quando le parti siano d'accordo fra
loro".
Se si aderisce alla prima teoria anche un eventuale atto di rettifica (ma cosa
dovrebbe mai rettificare il collega visto che l'originale è corretto) renderebbe
possibile solo una nuova iscrizione, considerato che la rettifica potrebbe
essere ordinata solo giudizialmente.
Se seguiamo la seconda interpretazione e riteniamo che è possibile rettificare
la nota con il consenso delle parti, mi chiedo (e sottopongo il mio dubbio alle
osservazioni dei colleghi): nel caso di specie, non potendo rettificare un
titolo corretto, il contratto di mutuo nella "definitiva copia conforme
all'originale" perché non dovrebbe essere idoneo per eseguire
l'annotazione di rettifica?
Considerazioni operative per il collega Gargano: potresti provare esibendo la
"Bibbia dei Conservatori", che da quanto mi è parso di capire è per
la "teoria consensualistica e facendo rilevare l'impossibilità di
rettificare titoli corretti a far passare l'annotazione di rettifica del
famigerato "Quadro D".
Not. Aldo
Gargano, 01.08.2001, esausto, conclude:
Premetto che mi sembra davvero assurdo che nel caso da me prospettato, per procedere ad una rettifica di un quadro D di una nota di iscrizione si debba addirittura reiscrivere una nuova ipoteca, con le conseguenze del caso!
Ma penso - mio malgrado - che in base alle
"bibbie" di moda, sia l'unica strada percorribile.
Ha ragione il Collega Marinella quanto afferma
che volevo rimediare all'inesattezza senza addivenire alla stipula di un atto
che, in definitiva
andrebbe a rettificare solo la "copia!" del titolo che ha originato l'iscrizione
e non il titolo stesso!!!
Il dubbio della compilazione del "quadro
D" e della sua valenza ai fini della pubblicità effettuale mi rimane
tuttavia integro.
Maledetto "quadro D"; ti appenderò nella stanza dei "non
ricordi".